12 gen 2008

Contribuenti minimi: il decreto è pubblicato in Gazzetta

Riportiamo il comunicato dell'Agenzia Entrate

Definite le modalità applicative per il nuovo regime semplificato. È approdato sulla Gazzetta Ufficiale il Dm 2 gennaio 2008 che detta le modalità applicative del regime semplificato e forfetario per i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti con ricavi/compensi inferiori ai 30mila euro. Si completa così il quadro normativo per l'entrata in vigore del regime agevolato introdotto dalla Finanziaria 2008.
I contenuti del decreto erano stati anticipati dalla
circolare n. 73/E del 21 dicembre scorso dell'agenzia delle Entrate. Le principali caratteristiche del nuovo regime.

Il Commercialista e il regime dei minimi

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ha confermato che
Il contributo integrativo nella misura del 4% (minimo e/o eccedenze) è dovuto anche da parte di coloro che usufruiscono del “regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi” previsto dall’art. 1, commi 96-117 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07).

Le parcelle emesse dai commercialisti e dagli esperti contabili soggetti al regime dei minimi dovranno quindi esporre il contributo integrativo del 4 per cento.

La regola è valida anche per tutte le altre Cassa professionali con le rispettive aliquote.


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L’Avvocato e il regime dei minimi

Il contributo integrativo è dovuto anche da parte di coloro che usufruiscono del “regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi” previsto dall’art. 1, commi 96-117 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07). Le parcelle emesse degli avvocati soggetti al regime dei minimi dovranno quindi esporre il contributo integrativo.

La regola è valida anche per tutte le altre Cassa professionali con le rispettive aliquote.
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