E' soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori; ciò vale a decorrere dagli elenchi relativi all’anno 2008.
Contestualmente è abrogato anche il c. 6 del citato art. 8-bis, riguardante le sanzioni per l’omessa, l’incompleta e la non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
Tale soppressione si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi presentati nel 2007 (relativi all’anno 2006) e nel 2008 (relativi all’anno 2007).
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
13 lug 2008
Professionisti: novità manovra Tremonti
A decorrere dal 25.06.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati alla tenuta di uno o più conti correnti sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali.
Inoltre, tali soggetti non dovranno più incassare i compensi di importo pari o superiore a 1.000 euro esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).
Restano perplessità sugli obiettivi della norma.
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Inoltre, tali soggetti non dovranno più incassare i compensi di importo pari o superiore a 1.000 euro esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).
Restano perplessità sugli obiettivi della norma.
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Manovra Tremonti: ESENZIONE DA CAPITAL GAIN DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE
NOVITA': le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, e sono pertanto da considerarsi esenti, a condizione che, entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività.
L’esenzione si applica per un importo pari alla plusvalenza reinvestita, e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero di spese di ricerca e sviluppo.
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L’esenzione si applica per un importo pari alla plusvalenza reinvestita, e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero di spese di ricerca e sviluppo.
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