6 ago 2008

I conferimenti in società per azioni anche senza perizia

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/68/Ce modifica le norme delle SPA.
Il conferimento di beni diversi dal denaro in sede di costituzione e di aumento del capitale sociale potrà essere deliberato, a certe condizioni, senza la perizia di stima effettuata da un perito nominato dal tribunale.

SPA: Conferimenti e fair value

Come già oggetto di analisi su questo blog, il decreto approvato dal Governo modifica le regole per i conferimenti nelle Spa. La nuova normativa prevede che non occorre più la relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale per:

  • conferimenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumentali del mercato monetario, se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale essi siano stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti il conferimento.
  • conferimento di beni o crediti diversi dai predetti valori, quando il valore dei beni non supera il fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè si tratti di un bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.

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Manovra Tremonti: eliminato l’obbligo di elenchi Iva e tracciabilità

Con l'approvazione della Manovra Tremonti definitivamente eliminati gli obblighi alla redazione ed invio di elenchi clienti e fornitori ed eliminate le norme sulla tracciabilità dei compensi dei lavoratori autonomi.
Confermato inoltre che , per la cessione di quote delle Srl, non servirà più l'intervento del notaio ma sarà sufficiente rivolgersi al proprio Commercialista.

PMI e deducibilità degli interessi passivi

La legge Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova disciplina per la deducibilità degli oneri finanziari da parte dei soggetti IRES. La norma va a penalizzare soprattutto le piccole società di capitali che non sempre sono in grado di correggere prontamente l'andamento della propria gestione finanziaria.

Le modifiche all’art. 96 del T.U.I.R. introduce una nuova disciplina di deducibilità degli oneri finanziari per i soggetti IRES.
In particolare, il nuovo comma 1 dell’art. 96 del T.U.I.R. prevede:- la deducibilità degli oneri finanziari e degli oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;- la deducibilità dell’eccedenza nel limite del 30% del reddito operativo lordo, determinato secondo quanto previsto dal comma 2.

Il problema dovrebbe risultare risolvibile con il ricorso ad una trasformazione da società di capitali in società di persone, in quanto per i contribuenti soggetti all’IRPEF non si applica la disciplina dell’art. 96, ma quella dell’art. 61 del T.U.I.R. che consente, salvo l’applicazione del pro rata, la piena deduzione degli interessi passivi inerenti all’esercizio dell’impresa.

Ovvie peraltro controindicazioni, da analizzarsi con il proprio commercialista di fiducia, in tema di ampliamento di responsabilità dei soci.

Lussemburgo: società anonima di diritto lussemburghese

La Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008 affronta la delicata questione di una società anonima di diritto lussemburghese che trasferisce in regime di continuità la propria sede legale dal Lussemburgo in Italia.

Secondo la risoluzione la società in esame non potrà utilizzare fiscalmente perdite realizzate nel Granducato nel nostro paese e tantomeno potrà godere del riporto illimitato di quelle maturate in Italia nei primi tre esercizi.

Terreni, rivalutazione solo se non rientra nel reddito d’impresa

La Risoluzione n. 333/E del 1° agosto 2008 chiarisce che il valore rideterminato mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% dei terreni edificabili e con destinazione agricola non concorre alla formazione del reddito d’impresa, ma soltanto dei redditi diversi derivanti dalle eventuali plusvalenze e minusvalenze generate dalla loro cessione.

Fusioni: imposta sostitutiva entro settembre

Il Ministero dell'Economia pubblicato il decreto che disciplina il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie effettuate fino al 2007. Sarà possibile:

  • effettuare il versamento entro martedì 30 settembre contestualmente all'invio di Unico.
  • effettuare un affrancamento parziale di singoli gruppi di beni distinti per coefficiente di ammortamento e per anno di acquisizione.

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Operazioni straordinarie ed imposta sostitutiva

Pubblicato il decreto ministeriale che, attuando i commi 46 e 47 dell’art. 1 della legge 244/2007, disciplina il trattamento fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti, e il riallineamento delle differenze di valore emerse per le operazioni attuate fino al 31 dicembre 2007.

Per le operazioni straordinarie effettuate entro il 2007 il pagamento dell’imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento delle differenze di valore civilistico-fiscale va effettuato entro il 30 settembre 2008.

Per le fusioni, le scissioni e i conferimenti effettuati a partire dal 2008 l’opzione va esercitata con Unico 2009 o Unico 2010.Il decreto, che prevede riallineamenti parziali per categorie omogenee di immobilizzazioni, consente interessanti vantaggi fiscali da valutarsi attentamente tra commercialista e cliente.

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