30 gen 2009

Fusione di società


L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 22/e del 28 gennaio 2009 ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale di un’operazione di fusione fiscalmente "eterogenea" in quanto interessa società “fiscalmente” di tipo diverso, non soggette pertanto alla medesima imposta.
L'agenzia non ha giudicato possibile retrodatare gli effetti della fusione tra società di capitali e società di persone.

IRAP PROFESSIONISTI

Con la sent. n. 26681 dell’8 novembre 2008, la Corte diCassazione ha esaminato nuovamente la questione dell’assoggettamento o menoall’imposta regionale sulle attività produttive nei confronti di un professionista (nel caso di specie avvocato) e dei relativi presupposti. Inparticolare, dopo aver ribadito i principi già espressamente contenuti nellasent. della Corte Cost. n. 156/2001, è stato precisato che l’imposizionedell’Irap è legittima solo ove sussista una struttura organizzativa esterna,costituita da un insieme di elementi dei quali il professionista si avvale eche risulta essere prevalente rispetto all’attività personale caratterizzatadall’impiego del proprio ingegno. Di conseguenza, secondo la Cassazione, ilreddito elevato del professionista non può costituire, da solo, ilpresupposto per l’imposizione dell’imposta, in quanto non può ritenersisintomatico dell’esistenza di un’organizzazione sottostante.

L’esclusione da Irap dei professionisti privi di autonoma organizzazione

Per i periodi d'imposta caratterizzati dal c.d. "errorebloccante", il contribuente che ha compilato il Quadro IQ senza provvedere al versamento dell'imposta è legittimato, in sede di ricorso, a contestare la debenza del tributo.
Nella recente sentenza n. 75/05/08, la Commissione tributaria provinciale diTreviso ha rigettato l'eccezione dell'Ufficio secondo cui, in caso di presentazione della dichiarazione e successiva omissione dei versamenti, il contribuente non sarebbe legittimato a contestare la debenza del tributo, inquanto la cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992, è censurabile solo per vizi propri.

Perdite sui crediti e deducibilità

La mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, comma 5, del Tuir), a meno che il soggetto debitore non sia sottoposto a procedura concorsuale; in questo caso, lo sconto si applica automaticamente. In tal senso la risoluzione n. 16/E del 23 gennaio.
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