14 dic 2010

Redditometro rafforza gli studi di settore

L'azione combinata dei due strumenti di accertamento, studi di settore e redditometro, può costituire un evidente vantaggio per il fisco in termini di rafforzamento delle presunzioni soprattutto se accompagnate da attente analisi finanziarie.

Il contribuente, per contro, potrà far valere in sede di difesa le incongruenze tra i due strumenti ed utilizzare le risultanze di uno per contrastare e indebolire le presunzioni dell'altro.

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Redditometro: Auto, casa e indagini finanziarie

L’Agenzia delle Entrate sta procedendo ad accertamenti sui redditi dei periodi 2006 e 2007 e, proprio per questi anni, spesso emergono anomalie non favorevoli ai contribuenti.

Abitazioni e automobili sono elementi che, soprattutto se acquistati a debito, incidono sulla determinazione del reddito complessivo presunto.

Il redditometro, incrociato con le risultanze degli studi di settore, servirà agli uffici finanziari per selezionare tra i contribuenti le posizioni di maggior rischio.

Nel caso di scostamenti saranno posti in essere sia accertamenti basati su dati presuntivi sia accertamenti basati su indagini finanziarie.

Ogni contribuente può, sul sito internet delle Entrate, calcolare il proprio redditometro per verificare se è in regola con le aspettative del Fisco..

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Redditometro: la capacità di spesa determinata dalla cassa

Il nuovo accertamento sintetico, voluto dal legislatore con il dl 78/2010, obbliga il contribuente a dimostrare, durante il contraddittorio preventivo con l'ufficio, che l'accertamento non riflette la propria capacità di spesa a causa della presenza di componenti finanziarie come gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi per tfr, a fondi rischi ecc.

12 dic 2010

Conferimenti in natura da bilanci e stime con fair value

Il decreto legislativo recentemente approvato modifica le misure contenute nel dlgs 142/2008, approvando nuove regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni.

Le principali novità sono:


• il valore del conferimento in natura viene tratto dal bilancio del soggetto conferente o determinato con perizia di stima.

• Questa tecnica di valutazione del conferimento può essere utilizzata anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario.

• Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"

• Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi

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Cessione di azioni dopo conferimento di azienda è lecita

La Commissione tributaria provinciale di Milano nelle sentenze n. 388 e 389 del 5 novembre ha stabilito che la riorganizzazione aziendale realizzatasi mediante un conferimento d'azienda in una newco e la successiva immediata cessione di azioni di quest'ultima non costituisce abuso di diritto né elusione, ma legittimo risparmio d'imposta.

Secondo i giudici si tratta, infatti, di atti indipendenti l'uno dall'altro, frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.


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Versamento ICI: 16 dicembre secondo acconto e saldo

Entro il 16 dicembre, i contribuenti che non hanno versato l'imposta dovuta in unica soluzione lo scorso 16 giugno, sono tenuti a versare la seconda rata, a saldo dell'Ici.

L'imposta è dovuta dai proprietari di immobili non prima casa per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto.

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Curatore fallimentare: limiti alle compensazioni fiscali

Dicembre sarà l'ultimo mese a disposizione dei curatori fallimentari per utilizzare in compensazione i crediti fiscali vantati.

Il 1° gennaio 2011 entra in vigore l'articolo 31 del decreto legge n. 78/2010 che impedisce ai curatori fallimentari di effettuare compensazioni fra debiti e crediti fiscali per le somme superiori a 1.500 euro, iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

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9 dic 2010

Regime dei minimi: guida gratuita

Condizioni d'accesso

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.

Limite all'acquisto di beni strumentali
il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.

Applicazione del regime: 1° gennaio 2008
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.

Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore!
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Esenzione IRAP
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.

Principio di cassa
L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

Scarica la guida gratuita al regime dei minimi

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Regime dei minimi: quando conviene?

Il nuovo regime dei minimi (scarica la guida gratuita al regime dei minimi) sembra decisamente consigliato per:

  • le piccole partite iva, professionisti ed imprese, che operano nel settore dei servizi ed hanno pochi costi da scaricare e non risultano quindi danneggiati dalla indetraibilità dell'IVA. I vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro. Da valutare l'utilità del regime caso per caso con il proprio commercialista al diminuire dei ricavi complessivi.
  • chi ha come clienti i privati (non viene effettuata ritenuta)
  • chi ha altri redditi potendo evitare il cumulo ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva).
Non sempre le agevolazioni sbandierate dal governo sono così convenienti.
  • é vero che questi soggetti non pagheranno irap, ma è anche vero che non avendo un'organizzazione autonoma non l'avrebbero probabilmente pagata comunque.
  • Inoltre resta l'obbligo di ritenuta, costringendo quindi ad un perenne credito di imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati).
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Regime dei minimi: l'imposta sostitutiva al 20%

Il contribuente in regime di minimi ha notevoli fiscali, sia in termini di imposte sia di adempimenti:
  • E' esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva (non può però detrarre l’Iva sui costi);
  • E’ esente dall'Irap e dagli studi di settore.
  • È soggetto ad un’unica un'imposta sostitutiva del 20%.

Questi contribuenti però, volendolo, possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'Iva nei modi ordinari.

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Regime dei minimi: deducibilità immobili e lavoro autonomo

I professionisti che hanno scelto di optare per il regime dei minimi (scarica la guida gratuita) seguono, relativamente alla deducibilità degli immobili, le norme relative ai lavoratori autonomi.

In sintesi:
  • Sono deducibili per cassa gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo acquistati negli anni 2007-2009.
  • Per gli immobili acquistati dal 2010 non è prevista alcuna deducibilità in conformità con le disposizioni in materia di reddito da lavoro autonomo.

Per maggiori informazioni: Guida al regime dei minimi
 

Opzione per la trasparenza fiscale per le Srl

Entro il 31.12.2010 le Srl possono esercitare l'opzione per la trasparenza tramite l'invio dell'apposito modulo in modalità telematica.

L'opzione sarà valida per tre periodi d'imposta (2010 e i due successivi) e va comunicata entro il primo dei tre esercizi sociali.

L'opzione per la trasparenza va esercitata dalla società solo previo assenso scritto di tutti i soci partecipanti tenuti ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.


Fra i vantaggi che la scelta del regime opzionale consente c'è la possibilità per il socio di compensare:
  • altri redditi d'impresa con le perdite maturate dalla società;
  • altre perdite d'impresa con i redditi imputati dalla Srl trasparente.

6 dic 2010

TRANSFER PRICING: memorandum


Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2010 definisce gli adempimenti documentali utili all’attuazione dell’art. 26 del D.L. N. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che ha introdotto la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione nel caso in cui il contribuente sottoposto a verifica documenti la corrispondenza dei prezzi di trasferimento al valore normale.

Caratteristiche del documento:
  • Il documento non può ridursi a poche pagine ma deve essere proporzionato alla complessità dell'attività svolta dall'impresa.
  • Le transazioni da analizzare non devono limitarsi solamente a quelle all'interno del medesimo Paese ma devono riguardare le parti correlate che sono residenti in differenti Stati. 
  • Le operazioni dovranno essere raggruppate in categorie con identiche caratteristiche sia in termini di comparabilità che di metodo di transfer price adottato.
  • È necessario inserire solo informazioni corrette e veritiere poiché, in caso contrario, si potrà incorrere in conseguenze penali e tributarie.
  • Sarà necessario procedere a un'analisi di comparabilità delle transazioni con una puntuale descrizione delle stesse e delle motivazioni della loro presenza.
  • Nell'ipotesi in cui il principio della libera concorrenza venga provato attraverso una benchmarking analysis è opportuno presentare un rapporto che spieghi e giustifichi adeguatamente l'analisi comparativa effettuata e i risultati raggiunti.
L'impresa potrà decidere se adottare la procedura o meno.
L'Italia non ha imposto un obbligo di produrre la documentazione standard sui prezzi di trasferimento prevista dal Codice di condotta. Si è limitata a incentivarne l'utilizzo dando in cambio l'opportunità di evitare le sanzioni previste dall'articolo comma 2-ter del Dlgs n. 47i/99, nel caso in cui la documentazione sia considerata:
  • Completa;
  • conforme allo standard contenuto nel provvedimento del 29 settembre scorso;
  • veritiera.
Scadenza
Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate del possesso della documentazione, il provvedimento precisa che:
  • a regime essa avviene entro i termini di dichiarazione dei redditi;
  • per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, essa è effettuata in via telematica tramite il servizio Entratel entro il 28 dicembre 2010, anche se saranno considerati validi invii tardivi, purché anteriori ad accessi, ispezioni o verifiche.
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MEMO TRANSFER PRICING

Transfer price e Modello Unico 2011

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri le bozze del modello Unico per le società di persone 2011. Nella dichiarazione entra il prospetto per comunicare il possesso della documentazione dei rapporti con le consociate estere. Occorre riportare il totale dei ricavi e dei costi derivanti da rapporti intercorsi con le società del gruppo non residenti.

Transfer price: nessuna proroga

L'invio delle comunicazioni, entro il 28 dicembre, sui prezzi di trasferimento aumenta il livello di compliance nei confronti del fisco.

La predisposizione dei documenti richiesti comporta un attento lavoro da parte delle imprese italiane, ma non mancano dubbi applicativi.



Luigi Magistro, direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto ieri a Milano in occasione del convegno 'Gli oneri documentali dei prezzi di trasferimento' ha detto “non ci saranno proroghe, ma vista l'esiguità dei termini, per le aziende che invieranno documenti relativi agli anni pregressi (2006-2009) non perfettamente in regola sarà assicurata una certa elasticità valutativa”.

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Transfer price: allarme per il ritardo della circolare

La scadenza del 28 dicembre è sempre più vicina ed ancora l'Agenzia delle Entrate non ha reso noto i chiarimenti dovuti. Durante un convegno organizzato a Milano sulle nuove regole in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, Laura Zaccaria dell'Abi ha detto: 'Non si può immaginare che all'amministrazione servano mesi per esprimere la sua posizione e alle imprese poi basti un giorno per dare la propria risposta'.

4 dic 2010

IRAP: Non soggetto il professionista che usa solo l'auto e il computer

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24114 del 26 novembre 2010 ha stabilito che il commercialista che per l'attività usa solo il computer ed un'auto non è tenuto a pagare l'Irap. Per i giudici queste condizioni di esercizio dell'attività non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione in assenza di personale dipendente e/o di collaborazioni coordinate e continuative.

27 nov 2010

Conferimenti nel capitale delle società per azioni

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legislativo che corregge la disciplina dei conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni.

Ad una prima lettura le principali novità sono:
  • Chiarimento sull'utilizzo di perizia anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario
  • Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"
  • Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi
Fonti di approfondimento:
  1. Link all’articolo di Angelo Busani su ilSole24ore
  2. Link al testo normativo alla Camera dei Deputati

24 nov 2010

Affitto d'Azienda - Lezione SAF Università Bocconi

Sotto le slide della lezione tenuta presso l'Università Bocconi di Milano per la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti.

Argomento della lezione: Affitto d'azienda

Definizione: contratto con il quale il proprietario (affittante), dietro corrispettivo, si obbliga a far godere l’azienda ad altro soggetto (affittuario), il quale deve gestirla, senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni delle scorte.
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16 nov 2010

Attenzione ai finti rimborsi via e-mail

Truffa informatica: falsa email dell'agenzia delle entrate.

Una nuova trappola in formato elettronico si aggira per il web pronta a “rubare” i dati delle carte di credito degli utenti che ricevono il messaggio “truffa” via e-mail. Da qualche tempo è infatti in circolazione un’ e-mail che riporta nell’oggetto la frase “Si dispone di un rimborso fiscale!” che sembra essere stata inviata dall’Agenzia delle Entrate.

L’indirizzo da cui proviene l’e-mail è il seguente: bcadmin@agenziaentrate.com.

Attenzione, perché si tratta di un tentativo di “phishing” ovvero una truffa informatica che ha l’obiettivo di entrare in possesso di informazioni riservate come quelle sulle carte di credito.

Si ricorda che la procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate per erogare i rimborsi non prevede mai l’utilizzo di avvisi telefonici o delle e-mail, ma solo della posta tradizionale. In nessun caso l’Agenzia richiede informazioni sulle carte di credito.

Sul sito dell’Agenzia nella sezione "Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi", si possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso fiscale con l’accredito sul conto corrente bancario o postale.

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13 nov 2010

Tia con iva 10%: nuova circolare Dipartimento delle Finanze

Tariffa igiene ambientale soggetta ad iva 10%

La circolare n. 3 del Dipartimento delle Finanze dello scorso 11 novembre, ha precisato che la tariffa di igiene ambientale (Tia) deve essere assoggettata all'Iva con aliquota al 10%.

La circolare riprende l’interpretazione governativa in contrasto con quanto espresso dalla giurisprudenza che considera la TIA un tributo e quindi come tale npn soggetto ad iva.

In particolare segnaliamo le sentenze:
  • Sentenze n. 300/2009 e n. 64/2010 della Corte Costituzionale;
  • Sentenza n. 1739/2010 del Consiglio di Stato;
  • Sentenza n. 8313/2010 delle Sezioni unite della Cassazione.
Si riportano le conclusioni della circolare:
  • i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all’evoluzione interpretativa della normativa vigente; 
  • i comuni possono introdurre la TIA2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall’art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;
  • si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

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11 nov 2010

Studi e parametri: ricavi del professionista e malattia

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22555 ha chiarito che essere malato non basta a giustificare la produzione di minori compensi rispetto alla misura stabilita nei parametri.



Il contribuente ha invano motivato i minori introiti a causa di un ipotiroidismo che aveva notevolmente diminuito la sua attività professionale e, di conseguenza, i compensi.

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Fusioni e la neutralità fiscale

La sentenza n. 22849 del 2010 della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che anche se viene meno la riserva imponibile, ciò non pregiudica la neutralità fiscale della fusione.

MANOVRA FINANZIARIA: agevolazioni 55% non rinnovate.

Maxiemendamento del governo

È stato depositato in data di ieri, al termine dell'incontro con i capigruppo della commissione Bilancio della Camera, il maxiemendamento presentato dal governo al disegno di legge di Stabilità Esclusa dal maxiemendamento la proroga relativa all' agevolazione del 55% sulle ristrutturazioni edilizie per la realizzazione del risparmio energetico.


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FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DI AUTOTRASPORTO IN CRISI

Comunicato stampa
Ministero dello Sviluppo Economico

MSE: FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DI AUTOTRASPORTO IN CRISI
Boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese di autotrasporto. E’ stato firmato oggi dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che consente alle imprese di autotrasporto per conto terzi, di utilizzare la Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI anche per l’acquisto dei veicoli destinati al trasporto di merci (di categoria N1, N2, N3) e di rimorchi con massa massima superiore a 10 t (di categoria O4).


Si tratta di un’importante misura a favore di un settore particolarmente colpito dalla crisi (e per questo beneficiario della deroga comunitaria sugli aiuti di Stato), che segue l’istituzione di una Sezione speciale del Fondo di Garanzia nel luglio 2009, nata per sostenere le piccole e medie imprese di autotrasporto.


Dal 1° dicembre 2009 al 30 settembre 2010, il Comitato di Gestione del Fondo ha approvato 816 operazioni, prestando garanzia per circa 63 milioni di euro, a fronte di oltre 106,5 milioni di euro di finanziamenti.


Grazie a questo intervento aumenteranno gli investimenti, che rappresentano oggi circa l’11% del totale delle operazioni della Sezione speciale del Fondo di Garanzia, favorendo inoltre il rilancio e lo sviluppo del mercato dei veicoli industriali.

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22 ott 2010

IVA: Comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata

Ultime novità sulla comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata con scadenza 2 novembre 2010.

Chiarimento: I contribuenti minimi e le nuove iniziative produttive sono esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con attori economici ubicati nei paradisi fiscali.

Questi ultimi sono individuati all’interno della lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche e in quella delle imprese estere controllate o collegate (rispettivamente D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001).

Le liste sono applicate congiuntamente a prescindere dalla natura giuridica e dall’attività svolta dall’operatore. Pertanto, per il titolare di partita Iva, l’obbligo di comunicazione sussiste se la controparte è situata in un Paese presente in almeno una delle due liste.

Prassi: circolare n. 53/e del 21 ottobre 2010

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20 ott 2010

Comunicazione delle operazioni commerciali con Imprese in Paesi “black list”

Il 2 novembre scade il termine del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni commerciali con imprese residenti in paesi “black list”.

L’art. 1 del D.M. 30 marzo 2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che nel periodo di riferimento abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


Cosa fare: invio comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


Black list: un lungo elenco di paesi esotici, che comprendono anche San Marino, la Svizzera, Taiwan, il Principato di Monaco, l’Uruguay, Hong Kong ed altri Paesi con i quali non sono infrequenti i rapporti commerciali, anche per le piccole imprese.


Scadenza: 2 novembre 2010.
 
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Perizie di rivalutazione partecipazioni: convegno a Milano

Convegno Milano 26 ottobre



Le perizie di stima e le valutazioni d'azienda nella pratica professionale: operazioni straordinarie e Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.


Nel seminario verranno illustrate le fasi necessarie alla redazione di una relazione giurata di stima conformemente alla normativa e alle best practices professionali, attraverso un'analisi dei principali metodi di valutazione, richiamandosi a un'ampia e consolidata dottrina, e trattando le principali operazioni di finanza straordinaria e gli strumenti previsti dalla nuova riforma del fallimento per il risanamento aziendale.


Saranno approfonditi inoltre, con taglio pratico, i particolari aspetti della perizia per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni.


La partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.


Per ulteriori informazioni:

Convegno 26 ottobre 2010: le perizie di stima e la valutazione d'azienda


Cesi Multimedia: tel. 02.36165200

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30 set 2010

Proroga UNICO 2010

COMUNICATO STAMPA
Agenzia delle Entrate



Unico 2010 e altri adempimenti telematici
C’è tempo fino al 5 ottobre a causa di un guasto tecnico


A causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da questa mattina e che sta impedendo l’accesso agli utenti, si comunica che tutti gli adempimenti telematici in scadenza oggi si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010.
 
Link: Proroga Unico 2010 - Comunicato stampa

14 set 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010: ebook e guida scaricabili on line

Guida alla rivalutazione delle partecipazioni scaricabile on line.

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook di aggiornamento di PERIZIE DI STIMA.

Entro settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

Normativa
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.

Pagamenti
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
31 ottobre 2010 (I rata),
• 31 ottobre 2011 (II rata),
• 31 ottobre 2012 (III rata).
Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia di Stima
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

EBOOK sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni
A settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

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9 set 2010

Convegni e lezioni 2010

Convegni e lezioni 2010

Qui sotto l'elenco dei prossimi convegni, delle tavole rotonde e delle lezioni per SAF-Università Bocconi.
Crediamo molto nello studio, nella formazione e nell'approfondimento. Questa attività inoltre ci consente di confrontarci con studenti e professionisti spesso estremamente curiosi e preparati.


5 ottobre 2010

CesiProfessionale
Le perizie di stima e le valutazioni d'azienda nella pratica professionale.
Operazioni straordinarie e Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.
Seminario di aggiornamento - Durata: 4 ore
Milano - Hotel Cavalieri - Piazza Missori n. 1 - Sala Malatesta
Relatore: Dott. Andrea Arrigo Panato

La valutazione d’azienda
I metodi di valutazione e l’attività di due diligence

Particolarità e casi concreti

La Perizia nelle operazioni straordinarie:
Trasformazione, Conferimento, Fusione, Scissione, LBO;
Profili civilistici e adempimenti

La Perizia nelle procedure di risanamento:
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
Profili civilistici e adempimenti

La Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010

15 ottobre 2010
ODCEC di Verbania
Marketing e comunicazione per avvocati e commercialisti
15 ottobre 2010 - Baveno
Le opportunità offerte da blog e social network: un’esperienza concreta
Andrea Arrigo Panato – Dottore Commercialista in Milano


10 novembre 2010
SAF – Università Commerciale Luigi Bocconi
Scuola Alta Formazione – Bocconi
10 novembre 2010 – Milano
Lezione su: Affitto d’azienda
Andrea Arrigo Panato – Dottore Commercialista in Milano


13 dicembre 2010
ODCEC di Milano
Master Class in marketing per gli studi professionale
13 dicembre 2010 • ore 11.45 – Corso Europa 11
Tavola rotonda - Deontologia, media e nuovi media:
Il caso Studio Panato: Nicola Di Molfetta (Direttore mensile TopLegal) intervista Andrea Arrigo Panato

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8 set 2010

Compensi amministratori: indeducibili per la cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha stabilito che sono indeducibili i compensi corrisposti dalle società di capitali a favore degli amministratori.

Sintesi: secondo la sentenza, in contrasto con la migliore dottrina, l'art. 62 del Tuir limiterebbe la deduzione dei compensi degli amministratori alle sole società di persone e non anche a quelle di capitali.



Continua l'accanimento contro la posizione fiscale e contributiva degli amministratori di società di capitali.

Non solo le posizioni della Corte non paiono correttamente motivate ma si vanno ad aggiungere agli effetti della manovra correttiva datata 31 maggio 2010 con cui, retroattivamente il Governo ha sostenuto la tesi dell’INPS della doppia iscrizione dei soggetti interessati: sia come soci, sia come amministratori.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 agosto 2010 n. 18702 ha analizzato l’art. 62 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003) in relazione alla deducibilità dei compensi erogati all’Amministratore Unico oppure al Consiglio di Amministrazione da parte delle società di capitali.


La suprema corte, nella sentenza citata:
  • “esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone” 
  • non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”.
Tale tesi, ben più restrittiva rispetto a quella dell’Amministrazione finanziaria che mai si era sognata di sostenerla, dovrebbe riferirsi all’art 62 del TUIR in vigore prima della riforma del 2003. Si ricorda in proposito la ris. n. 158 del 27 maggio 2002.

L’attuale normativa tributaria, in particolare l’art. 95 del tuir, dovrebbe mettere al riparo i compensi successivi all’entrata in vigore della riforma.

Articolo 95 - Spese per prestazioni di lavoro.
In vigore dal 2 dicembre 2005 come modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 6


1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.


2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo


51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.


3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.


4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.


6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.


La sentenza in esame è considerata errata da unanime dottrina.


I giudici, inoltre, si rifanno erroneamente ad una precedente sentenza in cui si consideravano indeducibili i compensi di un amministratore unico che era anche dipendente (cosa che non può essere. il problema non era quindi fiscale ma civilistico).


In particolare l’interpretazione dei giudici si rifà alla Cass. 24188/2006, riferita peraltro all’amministratore unico di una società di capitali:


“Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cass. n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (vd. in tal senso Cass. n.1662/2000 e n.381/2001)”.


La Sentenza però fa riferimento alla normativa giuslavoristica (il medesimo soggetto non può essere contemporaneamente anninistratore unico e dipendente della medesima società), tale disciplina però non ha niente a che vedere con quella tributaria oggetto della sentenza in esame.

Rischio di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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6 set 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010

Rivalutazione fiscale delle partecipazioni: in arrivo l’ebook di aggiornamento di PERIZIE DI STIMA.

Entro settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

Normativa
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.

Pagamenti
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
31 ottobre 2010 (I rata),
• 31 ottobre 2011 (II rata),
• 31 ottobre 2012 (III rata).
Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia di Stima
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

EBOOK sulla rivalutazione fiscale delle partecipazioni
A settembre on line un breve ebook contenente una sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

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4 ago 2010

Proroga scadenze e versamenti - agosto 2010

Come anticipato dal nostro post precedente, con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta nella giornata di ieri del Dpcm del 27 luglio 2010 la proroga di Ferragosto è finalmente ufficiale.


Cambiano le scadenze in agenda dal 1 al 20 agosto ed in particolare beneficiano della pausa fino al 20 agosto i sostituti d'imposta che devono presentare in via telematica i modelli 770 semplificato o ordinario.
Lo spostamento fino al 20 agosto riguarda anche i ravvedimenti collegati alla presentazione dei modelli 770, nonché gli adempimenti e i versamenti con il modello F24 che erano in scadenza il 2 agosto.


Il decreto conferma però la scadenza del 5 agosto per i contribuenti interessati dagli studi di settore. Di conseguenza, per questi contribuenti, domani è l'ultimo giorno per eseguire i versamenti risultanti da Unico 2010, compreso il primo acconto per il 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

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28 lug 2010

Proroga versamenti imposte agosto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che sposta al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i pagamenti fiscali e previdenziali in scadenza dal 1° al 20 agosto 2010, senza alcuna maggiorazione.

L'ufficializzazione della consueta proroga di agosto attende solo la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale".

La proroga prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2010 senza maggiorazione i versamenti di Inps, Inail e Enpals, nonché le rate di Unico con scadenza 2 agosto 2010.

Per i contribuenti interessati dagli studi di settore resta invece la scadenza del 5 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dei pagamenti scaturiti da Unico non effettuati entro il 6 luglio scorso.

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9 lug 2010

Liquidazione di società entro 5 anni

la risoluzione n. 66/e del 06 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate in tema di liquidazione di soggetti Ires ha precisato che:
"l'intervallo di tempo compreso fra l'inizio dell'ultimo esercizio e la chiusura di una liquidazione "infraquinquennale" non costituisce un autonomo periodo di imposta, per il quale presentare la dichiarazione dei redditi e liquidare provvisoriamente l'imposta."

Per ulteriori informazioni sulla liquidazione e OIC5 rimandiamo alle slide della lezione presso l'università bocconi

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26 giu 2010

Nuovi modelli per registrare i contratti di locazione con i dati catastali

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore prot. N. 2010/83561 del 25 giugno, ha approvato:

  • il nuovo modello 69 necessario quando si vogliono registrare contratti d’affitto, locazione o comodato di beni immobili. 
  • il nuovissimo modello CDC da utilizzare in caso di cessioni, risoluzioni o proroghe degli stessi contratti.
Nuovi contratti: Il Dl 78/2010, all’articolo 19 (commi 15 e 16), ha previsto l’obbligo, dal prossimo 1° luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili “nazionali”, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti.


Contratti già in vigore: Dal 1° luglio, per effetto delle nuove disposizioni normative, il contribuente dovrà presentare un modello apposito, in forma cartacea, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal versamento attestante l’operazione. Per i contratti già registrati al 1° luglio, il provvedimento stabilisce che è sufficiente presentare il modello “CDC” una sola volta, a prescindere dal tipo di adempimento effettuato.


Sanzioni: chi non si attiene alla nuova disposizione “è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento” dell’imposta di registro dovuta.


Il restyling del modello si è reso necessario per disincentivare la prassi delle 'case fantasma' finalizzata a tenere estranee al Catasto le costruzioni esistenti sul territorio nazionale.



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23 giu 2010

PMI, moratoria dei debiti prorogata di sette mesi

Le PMI hanno a disposizione ancora 7 mesi per presentare domanda di sospensione dei debiti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune per la sospensione dei debiti, infatti, hanno concordato di prorogare i termini, perciò le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2011.

Obiettivo, rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, anche se la dinamica delle domande di moratoria mostra un rallentamento, a conferma della tempestività dell'iniziativa.

Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non siano già state oggetto di moratoria.

Rimangono immutati tutti gli altri contenuti presenti nell'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 e nell'addendum del 23 dicembre 2009.

Per ciò che concerne i dati aggiornati al 30 aprile 2010, le domande di sospensione pervenute sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.

Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze

Studi di settore: controlli sulle imprese in perdita

L'articolo 24 della manovra correttiva invita gli Uffici ad effettuare maggiori controlli fiscali sulle imprese che evidenziano una perdita fiscale nell'ambito della dichiarazione.
Unica eccezione alla regola per le imprese con bilanci che evidenziano un risultato negativo per effetto dei compensi erogati ad amministratori e soci essendo gli stessi tassati in capo alle persone fisiche.

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Studi di settore: lettere dell’Agenzia Entrate per anomalie

L'Agenzia delle Entrate ha inviato a 109mila contribuenti una comunicazione per avvisare di aver riscontrato anomalie negli scorsi anni nella compilazione dei modelli relativi agli studi di settore.
Un software, probabilmnente disponibile da fine giugno, consentirà ai contribuenti di comunicare all’agenzia i motivi delle anomalie. Nella lettera le Entrate invitano i contribuenti ad eliminare le incoerenze e porre attenzione nella prossima dichiarazione dei redditi per evitare di finire nelle liste selettive di controllo.

12 giu 2010

Proroga versamenti UNICO 2010 UFFICIALE: Venti giorni in più per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

Venti giorni in più per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

Slitta, infatti, dal 16 giugno al successivo 6 luglio il termine per i versamenti da Unico 2010, senza applicazione della “canonica” maggiorazione dello 0,40%, che scatterà per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 5 agosto 2010. L’ufficializzazione in un Dpcm del 10 giugno.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha differito anche i termini per la trasmissione telematica dei 730 presentati da lavoratori dipendenti e pensionati. Per Caf e professionisti abilitati, la data da segnare in rosso sul calendario non è più il 30 giugno, ma il 12 luglio. In questo caso, i tempi supplementari sono figli del ritardo nella consegna, da parte dei sostituti d’imposta, dei Cud/2010.

8 giu 2010

Proroga versamenti UNICO 2010

E' pronto il decreto legge che farà slittare anche quest'anno il versamento delle imposte legate ad Unico. Si attende la firma del decreto e la comunicazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Il rinvio dei termini di versamento dovrebbe interessare i soli contribuenti sottoposti agli studi di settore.

La proroga era stata richiesta da ordini ed associzioni di categoria a causa dell'ormai cronico ritardo con cui è stato messo a disposizione dei professionisti il software Gerico.

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7 giu 2010

Manovra Tremonti 2010: novità concordato preventivo e accordi ristrutturazione dei debiti

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.

Art. 48 Disposizioni in materia di procedure concorsuali


1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i
finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di
ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica
anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del
loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai
sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-
bis, primo e sesto comma.".


2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della
formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di
accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del
professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle
imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per
il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non
oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione
redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è
reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma.".


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