28 mar 2011

Sindaci e operazioni straordinarie

Nell’ambito delle operazioni sociali, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione.

Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell’organo amministrativo.

Il collegio sindacale acquisisce, altresì, dal soggetto incaricato della revisione legale:
  • informazioni riguardanti l’attività svolta in ordine a tali operazioni;
  • informazioni preventive in merito al contenuto delle relazioni e dei pareri che intende emettere;
  • copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi.
La verifica sulle rilevazioni contabili dell’operazione è obbligo del soggetto incaricato della revisione legale.

Il collegio non è chiamato a sindacare sulla opportunità o meno di una determinata operazione straordinaria, ma dovrà avere una compiuta cognizione del procedimento decisionale seguito dagli amministratori.

Link: norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)

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Sindaci e finanziamenti soci

L’approvazione preliminare delle Norme di comportamento 9, 10 e 11 da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avvenuta in data 16 marzo 2011, e la pubblica consultazione costituiscono tappe essenziali dell’iter che condurrà alla statuizione definitiva di tre nuove Norme di comportamento del collegio sindacale, destinato ad implementare quelle già emanate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

Nell’ambito dell’emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle disposizioni contenute nella legge e nello statuto, deve valutare la “rispondenza” del prestito obbligazionario ai limiti a cui sono soggetti ai sensi dell’art. 2412 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell’operazione.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata si rammenta, infine, che l’attuale normativa consente alla società di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell’ambito dell’attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri

La vigilanza dell’ organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante una indebita riduzione del patrimonio sociale.

In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall’art. 2697 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori.

Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2497‐quinquies c.c., anche alle società soggette all’altrui direzione e coordinamento.

Link: norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)

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Sindaci e crisi d'impresa

Il collegio sindacale, nello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa con l’invito a porvi rimedio.

Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finanche l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale suggerisce all’organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento maggiormente idoneo.

I sindaci pur non essendo chiamati ad entrare nel merito dei piani di risanamento o degli accordi di ristrutturazione, devono verificare che i soggetti incaricati di attestare la ragionevolezza dei piani citati o l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione siano dotati delle idonee competenze.

Il potere di iniziativa riconosciuto al collegio sindacale origina sia dall’obbligo imposto al collegio di vigilare sull’osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell’organo di gestione che la legge gli attribuisce nel corso dell’incarico.


Link: nuove norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)
 
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Sindaci: tetto di 20 incarichi non vincolante

Durante il X Forum della Scuola di alta formazione dei dottori commercialisti, che mi vede tra i docenti, è stato ribadito che il tetto ai 20 incarichi sindacali è un limite derogabile ove il professionista motivi con una relazione dettagliata che il livello di impegno richiesto sia compatibile con i tempi a disposizione.

Recesso del socio, valutazione della quota e registro imprese

La dichiarazione di recesso del socio dalla Srl può essere annotata nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, pubblicandola nella posizione anagrafica della società come semplice 'annotazione'.


Il socio recedente conserva la sua posizione ed i relativi diritti fino a quando non venga comunicato al Registro delle imprese l'assetto sociale definitivo conseguente al recesso e al compimento delle operazioni di liquidazione della partecipazione del socio receduto.


Il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso: «… I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente».


Posto qualche appunto sulla valutazione delle partecipazioni in caso di recesso e sull’opportunità di valutare eventuali sconti o premi viste le molte email ricevute da colleghi o studenti in tesi sull’argomento.


Il dettato normativo coerentemente con la miglior dottrina, pur lasciando all’esperto ampia libertà sui metodi valutativi, lo obbliga a determinare il valore della partecipazione in base a due criteri fondamentali: quello proporzionale (escludendo quindi sconti di minoranza/illiquidità o premi di maggioranza) e quello di mercato.


La Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce infatti che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione. Devono invece ritenersi illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.


In caso di recesso spetta quindi all’organo amministrativo predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso.


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Cooperativa: scioglimento e cancellazione se non presenta il bilancio

La legge sviluppo del 2009 (legge n. 99 comma 13 articolo 10) prevede la cancellazione dall'albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio da più di cinque anni. La cancellazione le società iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre 2010.

La procedura prevede che dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale si hanno 30 giorni di tempo per opporsi alla cancellazione e chiedere la nomina di un liquidatore.

Chi fosse interessato potrà scrivere all'indirizzo:
Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione,
Direzione generale delle Pmi e gli enti cooperativi, Divisione IV,
viale Boston n. 25 - 00144 Roma
fax (06/47055020).

Articolo 2545 septies decies - Scioglimento per atto dell'autorità.
In vigore dal 1 gennaio 2004 Inserito da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 8
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.

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26 mar 2011

DPS privacy: scade il 31 marzo

Scade il 31 marzo il termine annuale per la redazione e l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

L’obbligo di redazione del DPS ricorre in caso di trattamento di dati personali, “sensibili” o giudiziari, con strumenti elettronici (ad esempio, mediante computer).

Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Si elencano brevemente alcuni dei principali adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy. Non adeguarsi alla normativa sulla privacy significa rischiare pesanti sanzioni.

Notificazione al Garante (se dovuta): Prima di iniziare il trattamento e valutare le relative autorizzazioni (D. Lgs. n. 196/03 art. 37).

DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza): all’interno del DPS deve essere previsto un “Piano di formazione per gli incaricati” che dovrà essere rivisto annualmente.

Adempimenti a cadenza almeno annuale:
  • aggiornare l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati, ove variato, anche parzialmente;
  • verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni per l’acceso ai dati particolari per gli incaricati;
  • fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente;
  • programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento;
  • provvedere all’aggiornamento delle patch dei programmi per computer, nel caso di trattamento dei dati comuni (regola 17, Allegato B del D. Lgs n. 196/03).
Adempimenti a cadenza periodica:
  • Aggiornare i software antivirus, per tutti i tipi di dati (regola 16, Allegato B del D. Lgs n. 196/03);
  • Aggiornamento dei software, nel caso di trattamento di dati sensibili (regola 17, Allegato B del D. Lgs n. 196/03)
  • Salvataggio dei dati (regola 18, Allegato B del D. Lgs n. 196/03)
  • Aggiornare le password assegnate agli incaricati (regola 5, Allegato B del D. Lgs n. 196/03)
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25 mar 2011

Aumento di capitale mediante conferimento in natura

la sentenza n. 6606 della Corte di Cassazione ha chiarito che l'aumento di capitale effettuato mediante conferimenti in natura è soggetto al pagamento dell'imposta principale previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione. Il notaio rogante è responsabile in solido con il contribuente per il pagamento di tale imposta e gli obblighi relativi.

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Regime dei minimi: verifiche e controlli dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate sta verificando se il sempre crescente numero di adesioni al regime dei minimi registrato sulle dichiarazioni dei redditi 2010 (anno 2009) sia naturale o nasconda comportamenti elusivi da parte di contribuenti desiderosi di utilizzare un regime fiscale più conveniente.

Ricordiamo che il regime dei minimi è un regime fortemente agevolativo che consente un discreto risparmio di imposte e notevoli semplificazioni amministrative.

I contribuenti minimi inoltre non sono soggetti per definizione agli studi di settore.

Per maggiori approfondimenti è possibile scaricare la guida al regime dei contribuenti minimi.

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Professionisti senza Irap

La Commissione tributaria regionale Lazio, con le sentenze n. 36/04/2011 e n. 36/35/2011 del 20 gennaio, ha affermato che se non ricorrono i presupposti di minima organizzazione il professionista non è tenuto a pagare l'Irap, nonostante abbia presentato la dichiarazione e sia stato compilato il quadro IQ.

Ricordiamo a questo proposito la sentenza del 23/01/2008 n. 1414 della Corte di Cassazione che ha ribadito che è da escludersi l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti ed autonomi, che nello svolgere la loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone.

21 mar 2011

Scissione proporzionale: la separazione di attività aziendale ed immobiliare non è elusiva

La recente risoluzione (8 marzo 2011) dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non rappresenta i caratteri dell’elusività la scissione proporzionale di una società tra l'attività aziendale tipica e quella immobiliare senza la successiva cessione delle quote delle due società risultanti dall'operazione.

L'operazione prospettata dall'istante consiste in una scissione parziale proporzionale della società, tramite l'attribuzione alla beneficiaria di nuova costituzione del patrimonio immobiliare della scissa, oltre che dei relativi finanziamenti.

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Liquidazione: ruolo del collegio sindacale

Analizzando nuove 'norme di comportamento del collegio sindacale' in tema di liquidazione e trasformazione societarie elaborate dal Cndcec emerge che se gli amministratori non accertano la causa di scioglimento della società, spetta all'organo collegiale, e non al singolo sindaco, presentare l'apposita istanza disciplinata dall'art. 2485, comma 2, del codice civile.

Inoltre in ipotesi di trasformazione regressiva a seguito di riduzione del capitale il collegio sindacale dovrà presentare un'apposita relazione all'assemblea, prima della cessazione dell'incarico.

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Commercialista: professione protetta

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10100 del 2011 ha stabilito che quella del commercialista è una professione protetta. Le attività che la caratterizzano possono essere svolte quindi solo da soggetti abilitati iscritti all'albo. Innovando profondamente la giurisprudenza consolidata la Suprema Corte ha stabilito che l'assistenza fiscale può essere prestata cioè solo da iscritti all'albo dei dottori commercialisti.
Commette il reato di esercizio abusivo della professione chi presta assistenza ad imprese e lavoratori autonomi senza essere iscritti all'albo professionale.

Dichiarazione di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. «I giudici sembrano limitare l'attività di consulente del lavoro a quanto dispone la legge istitutiva (12/1979) sul fronte delle norme lavoristiche. Non si tiene conto di tutte quelle competenze fiscali che abbiamo acquisito in condivisione con altre categorie. Inoltre, non ha senso tracciare un confine tra assistenza a lavoratori dipendenti e autonomi. Dal 2005 possiamo patrocinare nel contenzioso tributario. Sarebbe paradossale poter assistere in giudizio un'impresa ma non poterle fornire un minimo di consulenza tributaria. Per questo, ci riserviamo ulteriori iniziative».

Dichiarazione di Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti «Prendo atto che i giudici ci riconoscono il valore sociale delle attività tipiche, ben oltre la norma, dato che non abbiamo esclusive. Tuttavia, le professioni già operano in sovrapposizione di competenze. Lo esige il mercato. Abuso semmai è quando una prestazione complessa e con costi sociali pesanti è svolta da chi non ha le competenze. Mentre tutte le categorie dovrebbero avere l'onestà di riflettere sulla reale neccessità di mantenere o rivendicare attività riservate».


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Trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti

L’attività di factoring ha natura eminentemente finanziaria, tenuto conto tanto dei soggetti legittimati ad esercitarla quanto della causa del negozio, ossia il finanziamento, con la conseguenza che la stessa rientra tra le operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso in cui invece il credito non forma oggetto di trasferimento dal creditore originario al prestatore del servizio, il quale si limita ad assumere “l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi” ed in tal modo “libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di addebito diretto”, la causa del contratto consiste nell’ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi e l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva.

Link: Risoluzione n. 32 del 11/03/11

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15 mar 2011

Cedolare secca sugli affitti

Il nuovo regime della cedolare secca sugli affitti è certamente vantaggioso per chi dichiara un reddito medio-alto: oltre i 15mila euro per i contratti a canone libero e oltre i 28mila euro per quelli a canone concordato. Sopra questi livelli si applicano le aliquote marginali Irpef del 27% e del 38%, che rendono vantaggioso il regime della cedolare secca.

16 MARZO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI

Scade il 16 marzo il pagamento della tassa annuale CC.GG. da parte delle società di capitale per la numerazione e bollatura dei libri sociali, del libro giornale e degli inventari.
La tassa è pari a:
  • € 309,87 se il capitale, all'1/1/2011, non è superiore a € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale supera € 516.456,90.
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085, anno di riferimento 2011.


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Facebook e fisco: i social network arma per combattere l’evasione.

I social network forniscono informazioni e indizi preziosi per Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La rete, fonte immensa di dati, potrebbe essere uno strumento molto utile negli accertamenti per il contrasto all'evasione.

'Oggi strumento che possa condurre ad avere informazioni verrà utilizzato, si chiami Facebook o altro, sia un registro o l'iscrizione ad un circolo esclusivo' ha spiegato il direttore vicario dell'Agenzia.

Lo spesometro e il nuovo redditometro, basati principalmente sul tenore di vita dei contribuenti, costituiscono tipologie di verifica fiscale che potrebbero trovare proprio nella rete utili frecce al loro arco.


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Compensazione crediti d’imposta: circolare n 13-2011

  • Il principio fissato dal dl 78/2010 è: il contribuente con debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro non può compensare anche in caso di crediti erariali eccedenti, se prima non paga il proprio debito.
  • non vi è nessuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione. Prevista l’esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’ imposta e divieto della compensazione soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.
  • La compensazione in presenza di ruoli scaduti fa scattare pesanti sanzioni. L'ammontare minimo sarà sempre parametrato al debito dovuto e non all'importo compensato. La tesi dell'Amministrazione finanziaria non appare però congruente con quanto prevede la norma. Il rischio quindi è di creare ancora più confusione andando ad aumentare il contenzioso tributario in caso si erogazione delle sanzioni.

Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo

La risoluzione n. 26/e del 7 marzo 2011 ha chiarito che la distribuzione di azioni proprie da parte dell’emittente ai soci produce, ai fini fiscali, gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve capitale, con conseguente riduzione del valore unitario di carico delle azioni a parità di valore fiscale della partecipazione.

Regime fiscale dei contribuenti minimi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione ad una società semplice, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non impedisce l’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

Link: RISOLUZIONE N. 27/E DEL 7 MARZO 2011

Link: Guida fiscale regime dei contribuenti minimi

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