30 nov 2011

Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca

L’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto decreto sviluppo), ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta al fine di incentivare le imprese ad effettuare investimenti in “progetti di ricerca” svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Con la circolare n. 51 del 2011 vengono forniti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta, nonché alle modalità e ai termini di fruizione.

26 nov 2011

Proroga PEC

Una circolare emanata ieri dal ministero dello Sviluppoeconomico (la 224402 del 25 novembre) invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre.

La causa sono le numerose segnalazioni pervenute al Ministero da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

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23 nov 2011

Acconto IRPEF 2011: tutto da rifare!

E' stato firmato in data 21 novembre 2011, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011.

Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.

22 nov 2011

Commercialisti: liberalizzare o cancellare l'Ordine?

Grande dibattito in questi giorni sul ruolo degli ordini professionali. Soprattutto l’arrivo di Mario Monti al governo fa temere a molti (non a me sia chiaro) una nuova ondata di liberalizzazioni. Riforma va fatta ma deve essere organica. Soprattutto all’interno delle varie professioni la casistica dei privilegi è ampia ma differenziata con agli estremi a mio parere notai (ipergarantiti) e commercialisti (senza riserve ed esclusive – in sintesi non c’è nulla o quasi che possa esser fatto dal solo commercialista).
 
Vi rimando a qualche riflessione chiedendo commenti e suggerimenti.


14 nov 2011

Rivalutazione partecipazioni 2011 - 2012

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti

Asseverazione
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.

Deducibilità
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data

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10 nov 2011

Chiusura delle liti pendenti: circolare n. 48/E/2011

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E/2011 ha chiarito che:
  • Nel caso di ricorsi cumulativi contro una pluralità di atti, questi sono suscettibili di definizione autonoma.
  • La chiusura di un contenzioso fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l'estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobbligati.
  • Le controversie che coinvolgono società di persone e soci sono autonomamente definibili e questo nonostante la loro natura di litisconsorzio necessario. In tal caso il socio che non ha impugnato l'atto di accertamento del reddito di partecipazione non potrà avvalersi della definizione della società.
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Chiusura delle liti fiscali minori

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, al comma 12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. 

Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082 da indicare sul modello di versamento.

In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.

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Liti pendenti: sanatoria delle controversie pendenti al 1 maggio 2011

30 novembre 2011: scade il termine per la sanatoria delle controversie pendenti al 1°maggio 2011 di ammontare non superiore a 20mila euro.

Errore scusabile: va premesso che l'errore commesso nella determinazione di quanto dovuto non comporta l'inefficacia della definizione. Il contribuente, infatti, potrà avvalersi dell'errore scusabile soprattutto in presenza di evidenti difficoltà nella relativa determinazione. In tal caso sarà tenuto ad integrare il pagamento. 

Nell'istanza vengono fissati i calcoli per la definizione. Se rispetto alla data di pagamento sopraggiunge un giudicatooccorre versare in riferimento allo stato del contenzioso al momento di presentazione dell'istanza.

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Liti pendenti: notificare all'ufficio richiesta di sgravio

I contribuenti che intendono chiudere i contenziosi con il fisco, dopo aver effettuato il pagamento, devono comunicare all'ufficio delle Entrate e all'agente della riscossione apposita richiesta di sgravio delle eventuali somme iscritte a ruolo.

Nella lettera sarà opportuno allegare:
  • il versamento effettuato
  • il prospetto di calcolo
  • la copia cartacea della domanda di definizione, che dovrà essere presentata per via telematica entro il 2 aprile 2012.
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9 nov 2011

Maxiemendamento: basta contabilità.

Tra le novità contenute nel maxiemendamento alla legge di stabilità troviamo che gli estratti conti bancari sostituiranno le scritture contabili delle imprese in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi.

I limiti per le liquidazioni trimestrali dell'Iva verranno adeguati a quelli più elevati previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata.

Saranno inoltre resi più rapidi i tempi di risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate.

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Maxiemendamento: Professionisti e tariffe.

L'ultima bozza del maxiemendamento al ddl stabilità interviene ulteriormente sulla riforma delle professioni apportando modifiche rilevanti:
  • società tra professionisti
  • delega per il riordino organico da attuare entro 12 mesi
  • novità in materia di compensi:
    • pattuizione nel caso di un cittadino privato  
    • minimi da rispettare nel caso di terzi (Tribunale ecc..)
Il corrispettivo del contratto di prestazione d'opera professionale dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico. La pattuizione potrà derogare alle tariffe minime.

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8 nov 2011

Liti fiscali minori: il software

l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile sul sito internet il software per chiudere le liti pendenti con il Fisco. 

Il software necessario alla trasmissione telematica delle domande per mettere fine alle controversie fiscali di valore non superiore a 20mila euro, ancora in itinere al 1° maggio 2011, è on line sul sito delle Entrate. 

Liti fiscali minori
Le richieste possono riguardare le controversie con l’Agenzia delle Entrate sorte in seguito ad atti impositivi, il cui valore, al netto di sanzioni e interessi, non superi - come detto - i 20mila euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio scorso, e per le quali non sia intervenuta una sentenza definitiva entro il 5 luglio, data di entrata in vigore della norma introduttiva (articolo 39, comma 11, Dl 98/2011).

Versamento al 30 novembre 2011
Per aderire alla sanatoria la scadenza prevista è il 30 novembre 2011. Entro tale data è necessario effettuare il versamento dovuto il cui valore è quello deciso in base all'ultima sentenza. è necessario pagare con l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, gli importi fissati dalla norma che ha introdotto la possibilità della definizione agevolata. Nell’F24 va riportato il codice tributo 8082 (risoluzione n. 82/2011). L'importo da versare è pari a 150 euro per le liti non superiori a 2mila euro; se la lite supera i duemila euro (ma non i 20mila) si paga il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza del Fisco, o il 50% in caso di soccombenza del contribuente. Si versa, invece, il 30% del valore della lite se la stessa pende ancora nel primo grado di giudizio. 

Istanza entro il 2 aprile 2012
 L’istanza di definizione agevolata delle liti pendenti minori va proposta entro il 2 aprile 2012, esclusivamente attraverso il canale web.


Società cooperative a mutualità prevalente

Per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice sono computati soltanto ai fini del calcolo di deducibilità dall’imponibile Ires dell’Irap, mentre non sono considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente. 

Le cooperative di produzione e lavoro possono fruire di una esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico “se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (…) non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari.” Qualora “l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi”, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell'IRAP iscritta a conto economico. 

La norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie. 

In definitiva, per una società cooperativa di produzione e lavoro, in presenza di contratti di appalto, i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’art.11 del D.P.R. n. 601 del 1973 e non vanno considerati ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.

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Revoca dell'agevolazione sulla prima casa

Il contribuente che ha fruito dei benefici “prima casa”, se non può trasferire la residenza, anche per motivi personali, nel nuovo comune e il termine di 18 mesi è ancora pendente, può revocare la dichiarazione d’intenti formulata nell’atto di acquisto, presentando istanza all’ufficio in cui è stato registrato l’atto. 

La lettera a) del comma 1 della Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), tra i requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, richiede che l’immobile da acquistare “sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”. 

In altri termini, per fruire dell’agevolazione “prima casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo.

Come ribadito con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui è stato registrato l'atto, accertata la decadenza dal regime di favore, deve provvedere, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, al recupero delle somme dovute. 

Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso che consiste, come noto, nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, beneficiando di una riduzione della sanzione.

 
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4 nov 2011

Chiusura delle liti fiscali minori

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981 disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”.

Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082” da indicare sul modello di versamento.

In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.

La circolare n.48 del 2011 fornisce chiarimenti sull’applicazione della sopra citata disposizione normativa.

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