7 gen 2011

Black list: Comunicazione delle operazioni commerciali con Imprese black list

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (indipendentemente dal regime contabile adottato), identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che nel periodo di riferimento abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


La black list comprende anche San Marino, la Svizzera, Taiwan, il Principato di Monaco, l’Uruguay, Hong Kong ed altri Paesi con i quali non sono infrequenti i rapporti commerciali, anche per le piccole imprese.


Il modello di comunicazione va presentato trimestralmente per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi, acquisti di servizi.


In tutti gli altri casi il modello di comunicazione va presentato con riferimento a periodi mensili.


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Legge di stabilità 2011 e decreto milleproroghe

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 c.d. “Milleproroghe”, che prevede la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.


Sono state inoltre pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le leggi di bilancio 2011 e di bilancio per il triennio 2011 – 2013

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Nuovo adempimento: comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre, dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.

E’ previsto un periodo transitorio con adempimenti semplificati

Per il 2010, primo anno di applicazione della norma (articolo 21 del Dl 78/2010), il termine ultimo per il primo invio relativo al periodo d’imposta 2010 è fissato al prossimo 31 ottobre 2011.
Inoltre per il 2010 l’adempimento scatterà solo per le fatture di importo pari o superiore ai 25mila euro. la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a obbligo di fatturazione.


Adempimenti a regime

Soggetti obbligati: L’obbligo ricade sui soggetti passivi Iva.

Oggetto: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o superiori a 3mila euro (di imponibile, Iva esclusa). Se non c’è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato 3.600 euro (comprensivi di Iva).

Scadenza: La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Intermediari o fisconline:La comunicazione è effettuata per via telematica, attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

I dati da comunicare: Gli elementi da indicare nella stessa sono:
  • l’anno di riferimento
  • la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e l’eventuale ditta, se persone fisiche, oppure la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale e l’attività esercitata, se soggetti diversi dalle persone fisiche
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’Iva o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; se non c’è l’obbligo di fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di Iva.
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Nuovo adempimento: comunicazione operatori Iva intracomunitari e vies.


Le nuove partite Iva dovranno comunicare - all’apertura - la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, operazioni che potranno essere intraprese solamente se l’Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Un primo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua le modalità da seguire per negare o revocare l’autorizzazione allo svolgimento delle transazioni intracomunitarie; un secondo stabilisce i criteri di accesso all’“archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (Vies).

Nella dichiarazione di inizio attività occorre anche specificare se si intende effettuare operazioni intracomunitarie. L’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, darà il proprio responso ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal trentunesimo giorno potrà allargare la propria attività oltre confine.

Partita IVA esistente al 31 maggio 2010
La manifestazione di volontà è espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010), pena l’esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l’esclusione dal Vies è prevista per:
  •  mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, 
  • mancato adempimento degli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

Ritenuta 10% e oneri di urbanizzazione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 4 gennaio ha chiarito che per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10%, è possibile prima di tutto scegliere una modalità di pagamento diversa dal bonifico. In alternativa, nello stesso non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l’apposito modulo (se predisposto dalla banca o dall’ufficio postale), limitandosi a indicare nelle motivazione il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (oneri di urbanizzazione, Tosap eccetera).

In tal modo, la banca o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.

Piano casa: agevolazioni fiscali 36% e 55%

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 gennaio 2011 chiarisce che gli interventi di ampliamento degli immobili esistenti eseguiti ai sensi dell’art. 11 del DL 25 giugno 2008 n. 112 (c.d. “Piano Casa”) possono usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e del 55% solo in determinati casi.

I lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” (articolo 11 del Dl 112/2008), in deroga ai piani regolatori locali, usufruiscono delle detrazioni fiscali del 36 e 55% alle condizioni
generalmente previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’interpretazione fornita con la risoluzione n. 4 è coerente con quelle emerse dalle precedenti circolari:
  • circolare n. 57 del 24 febbraio 1998,
  • circolare n. 36 del 31 maggio 2007;
  • circolare n. 39 del 1° luglio 2010.
Se al termine dei lavori si realizza un edificio diverso, per sagome e volumi, da quello originario, l’intervento è da intendersi come “intervento di nuova costruzione” e quindi escluso dalle agevolazioni.

In sintesi, se l’intervento si configura come demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta trattandosi di “nuova costruzione”.

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