18 feb 2011

Reti di imprese: disciplina fiscale e contratto di rete

Disciplina sulle Reti di imprese

La disciplina sulle reti d’impresa è stata originariamente introdotta dall’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.


L’articolo 42 del decreto interviene in materia: 
  • sul piano civilistico, con i commi 2-bis e 2-ter, che sostituiscono rispettivamente i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, di tal che la principale fonte normativa regolatrice dell’autonomia privata in materia deve continuare a ravvisarsi nel novellato articolo 3 da ultimo citato e nelle norme ivi richiamate; 
  • sul piano fiscale, con i successivi commi da 2-quater a 2-septies, che istituiscono, in favore delle imprese che sottoscrivono o che aderiscono a un contratto di rete, una misura agevolativa a carattere temporaneo, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 2 dell’articolo 42 dispone, inoltre, che alle reti di impresa, riconosciute in base alle previsioni dei commi successivi, “competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.


Al riguardo si segnala che con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


Elementi principali del contratto di rete
Per quanto di più immediato interesse ai fini della misura agevolativa, è opportuno evidenziare che elemento essenziale del contratto di rete disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” per perseguire lo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.


Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.


La norma in commento, innovando rispetto alla previgente disciplina, stabilisce quindi che l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete.


Il medesimo comma 4-ter, nell’indicare analiticamente il contenuto del contratto di rete, annovera alla lettera c) “la definizione di un programma di rete, che contenga:
  •  l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante,
  • le modalità di realizzazione dello scopo comune
  • e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. … ;”.


Agevolazione fiscale per utili accantonati e investiti
L’agevolazione è prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete.

In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
Il beneficio fiscale in commento opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’IRAP.
Sotto il profilo temporale si rileva che l’agevolazione opera fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. In proposito si sottolinea che il comma 2-septies dell’articolo 42 subordina l’operatività della norma in commento all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del TFUE (c.d. clausola di stand still).
Si evidenzia infine che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

Disposizioni di attuazione e controlli
Le norme in esame demandano a successivi atti la definizione di taluni aspetti procedimentali e attuativi del regime agevolativo.


Il comma 2-quater dell’articolo 42 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato”. L’asseverazione comporta la previa verifica della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’asseverazione è rilasciata da “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto”.

Il successivo comma 2-sexies demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.

La norma dispone infine che l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei propri poteri di accertamento e di controllo, “vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti” (articolo 42, comma 2-quater).

Scarica:
Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti

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Manovra 2010: chiarimenti

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal Dl 78/2010 (c.d. manovra 2010).

Scarica: Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti

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Imposta sostitutiva su incrementi di produttività

Gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti. In quest’ultimo caso, è sufficiente l’attestazione nel Cud, da parte del datore di lavoro, che le somme sono state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che sono legate all’incremento della produttività.

Scarica la circolare n. 3/e del 14 febbraio 2011: Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010: imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

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Agevolazione fiscale 55%

La detrazione del 55 per cento prevista, ai fini Irpef, per gli interventi di risparmio energetico spetta anche per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda.

Lo ha precisato l’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 12/e del 7 febbraio 2011.

Breve sintesi agevolazione 55%
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, prevede il riconoscimento di una specifica detrazione d’imposta, ai fini IRPEF e IRES, nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi su edifici esistenti, volti al risparmio energetico.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 sopra citata è possibile beneficiare della detrazione del 55 per cento per i seguenti interventi realizzati su edifici esistenti:

  1. riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000 euro (comma 344);
  2. realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 345);
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 346);
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di 30.000 euro (comma 347).
Per completezza, si fa presente che l’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, nel prorogare la detrazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la stessa va ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010.

VIES: verifica soggetti autorizzati operazioni IVA intra-Ue

E’ disponibile nel sito Internet dell’Agenzia, http://www.agenziaentrate.gov.it/ , il servizio consente di consultare preventivamente l’elenco delle partite Iva che, alla data gennaio 2011, già risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nell’archivio soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, secondo le regole stabilite col provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 dicembre 2010.

Inserendo una partita Iva, il servizio fornisce l’esito della verifica, evidenziando l’operatore indicato ha già i requisiti di inclusione.

Gli operatori che risultano già in possesso dei requisiti non devono fare nulla: rientreranno automaticamente nel quando, a fine febbraio, dall’archivio verranno effettivamente eliminati autorizzati. Chi non risulta in questo elenco ed ha presentato già l’apposita istanza, potrà verificare il suo inserimento tra i soggetti autorizzati a fine febbraio, quando sarà disponibile consultazione dell’ archivio Vies; si ricorda che l’Agenzia ha comunque trenta giorni tempo per vagliare l’idoneità o meno ad effettuare operazioni intracomunitarie.


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