21 mar 2011

Scissione proporzionale: la separazione di attività aziendale ed immobiliare non è elusiva

La recente risoluzione (8 marzo 2011) dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non rappresenta i caratteri dell’elusività la scissione proporzionale di una società tra l'attività aziendale tipica e quella immobiliare senza la successiva cessione delle quote delle due società risultanti dall'operazione.

L'operazione prospettata dall'istante consiste in una scissione parziale proporzionale della società, tramite l'attribuzione alla beneficiaria di nuova costituzione del patrimonio immobiliare della scissa, oltre che dei relativi finanziamenti.

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Liquidazione: ruolo del collegio sindacale

Analizzando nuove 'norme di comportamento del collegio sindacale' in tema di liquidazione e trasformazione societarie elaborate dal Cndcec emerge che se gli amministratori non accertano la causa di scioglimento della società, spetta all'organo collegiale, e non al singolo sindaco, presentare l'apposita istanza disciplinata dall'art. 2485, comma 2, del codice civile.

Inoltre in ipotesi di trasformazione regressiva a seguito di riduzione del capitale il collegio sindacale dovrà presentare un'apposita relazione all'assemblea, prima della cessazione dell'incarico.

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Commercialista: professione protetta

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10100 del 2011 ha stabilito che quella del commercialista è una professione protetta. Le attività che la caratterizzano possono essere svolte quindi solo da soggetti abilitati iscritti all'albo. Innovando profondamente la giurisprudenza consolidata la Suprema Corte ha stabilito che l'assistenza fiscale può essere prestata cioè solo da iscritti all'albo dei dottori commercialisti.
Commette il reato di esercizio abusivo della professione chi presta assistenza ad imprese e lavoratori autonomi senza essere iscritti all'albo professionale.

Dichiarazione di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. «I giudici sembrano limitare l'attività di consulente del lavoro a quanto dispone la legge istitutiva (12/1979) sul fronte delle norme lavoristiche. Non si tiene conto di tutte quelle competenze fiscali che abbiamo acquisito in condivisione con altre categorie. Inoltre, non ha senso tracciare un confine tra assistenza a lavoratori dipendenti e autonomi. Dal 2005 possiamo patrocinare nel contenzioso tributario. Sarebbe paradossale poter assistere in giudizio un'impresa ma non poterle fornire un minimo di consulenza tributaria. Per questo, ci riserviamo ulteriori iniziative».

Dichiarazione di Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti «Prendo atto che i giudici ci riconoscono il valore sociale delle attività tipiche, ben oltre la norma, dato che non abbiamo esclusive. Tuttavia, le professioni già operano in sovrapposizione di competenze. Lo esige il mercato. Abuso semmai è quando una prestazione complessa e con costi sociali pesanti è svolta da chi non ha le competenze. Mentre tutte le categorie dovrebbero avere l'onestà di riflettere sulla reale neccessità di mantenere o rivendicare attività riservate».


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Trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti

L’attività di factoring ha natura eminentemente finanziaria, tenuto conto tanto dei soggetti legittimati ad esercitarla quanto della causa del negozio, ossia il finanziamento, con la conseguenza che la stessa rientra tra le operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso in cui invece il credito non forma oggetto di trasferimento dal creditore originario al prestatore del servizio, il quale si limita ad assumere “l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi” ed in tal modo “libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di addebito diretto”, la causa del contratto consiste nell’ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi e l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva.

Link: Risoluzione n. 32 del 11/03/11

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