10 nov 2011

Chiusura delle liti pendenti: circolare n. 48/E/2011

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E/2011 ha chiarito che:
  • Nel caso di ricorsi cumulativi contro una pluralità di atti, questi sono suscettibili di definizione autonoma.
  • La chiusura di un contenzioso fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l'estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobbligati.
  • Le controversie che coinvolgono società di persone e soci sono autonomamente definibili e questo nonostante la loro natura di litisconsorzio necessario. In tal caso il socio che non ha impugnato l'atto di accertamento del reddito di partecipazione non potrà avvalersi della definizione della società.
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Chiusura delle liti fiscali minori

L’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, al comma 12, disciplina la definizione delle liti fiscali “minori”. 

Prevede al riguardo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 92 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

La novità riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Con risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E, sono state stabilite le modalità specifiche di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti, da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modello “F24 con elementi identificativi” ed è stato, inoltre, istituito il codice tributo “8082 da indicare sul modello di versamento.

In data 13 settembre 2011 è stato pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (protocollo 2011/119854), di “Approvazione del modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto–legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e relative modalità di versamento”.

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Liti pendenti: sanatoria delle controversie pendenti al 1 maggio 2011

30 novembre 2011: scade il termine per la sanatoria delle controversie pendenti al 1°maggio 2011 di ammontare non superiore a 20mila euro.

Errore scusabile: va premesso che l'errore commesso nella determinazione di quanto dovuto non comporta l'inefficacia della definizione. Il contribuente, infatti, potrà avvalersi dell'errore scusabile soprattutto in presenza di evidenti difficoltà nella relativa determinazione. In tal caso sarà tenuto ad integrare il pagamento. 

Nell'istanza vengono fissati i calcoli per la definizione. Se rispetto alla data di pagamento sopraggiunge un giudicatooccorre versare in riferimento allo stato del contenzioso al momento di presentazione dell'istanza.

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Liti pendenti: notificare all'ufficio richiesta di sgravio

I contribuenti che intendono chiudere i contenziosi con il fisco, dopo aver effettuato il pagamento, devono comunicare all'ufficio delle Entrate e all'agente della riscossione apposita richiesta di sgravio delle eventuali somme iscritte a ruolo.

Nella lettera sarà opportuno allegare:
  • il versamento effettuato
  • il prospetto di calcolo
  • la copia cartacea della domanda di definizione, che dovrà essere presentata per via telematica entro il 2 aprile 2012.
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