18 gen 2012

Incremento della deduzione forfetaria ai fini IRAP per lavoratrici e lavoratori di età inferiore ai 35 anni a tempo indeterminato

Si interviene sul costo del lavoro imponibile ai fini IRAP riconoscendo un incremento delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente fissate nella misura di 4.600 euro e 9.200 euro nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del mezzogiorno, portandole rispettivamente a 10.600 euro e a 15.200 euro per ogni lavoratrice e per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni a tempo indeterminato.
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Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro

La norma afferma la deducibilità integrale dalle imposte dirette dell’IRAP calcolata sul costo del lavoro non dedotto relativo al personale dipendente e assimilato, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali, già sancito dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007.

Si tratta di una previsione che riduce in modo diretto il carico tributario sulle imprese nonché sul costo del lavoro in quanto anche l’IRAP è "percepita" come componente di tale costo. La norma ha potenziali effetti positivi sul mercato del lavoro.

Inoltre, questo intervento dovrebbe consentire di superare eventuali rilievi di incostituzionalità della indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.

La norma determina effetti ulteriori, in termini di minore imposizione, rispetto a quelli già prodotti dalla norma vigente (art. 6, D.L. n. 185/2008) secondo la quale è deducibile dalle imposte sui redditi il 10 per cento dell’IRAP riferibile agli oneri finanziari e al costo del lavoro.

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Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

I sistemi di tassazione societaria adottati dalla maggior parte dei Paesi OCSE determinano un trattamento fiscale favorevole per il finanziamento tramite debito, rispetto a quello tramite capitale proprio, in quanto gli interessi passivi sul debito sono, in linea di massima, interamente deducibili, mentre la remunerazione del capitale proprio viene interamente sottoposta a tassazione.

Negli ultimi anni strumenti di aiuto alla crescita economica secondo il modello dell’ACE (Allowance for Corporate Equity) hanno incontrato crescente favore tra gli studiosi e interesse da parte dei policy-makers. In particolare, sono stati caldeggiati dal FMI, soprattutto da quando la crisi finanziaria ha evidenziato i limiti di una struttura finanziaria delle imprese troppo squilibrata verso il debito.

Al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, l’introduzione dell’ACE intende, quindi, fornire un aiuto alla crescita volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. L’obiettivo è quello della neutralità fiscale rispetto agli investimenti, nel senso che le imprese – nel presupposto che assumano le proprie decisioni di finanziamento e di investimento considerando solamente le aliquote dell’imposta societaria - dovrebbero tendenzialmente scegliere in maniera indifferente tra debito e capitale proprio come fonte di finanziamento.

Anticipando quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale, è introdotta una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale immesso nell’impresa. In particolare, la misura esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva, determinato tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici incrementabili di una percentuale per compensare il maggior rischio d’impresa. Per il primo triennio di applicazione della norma il rendimento è fissato al 3 per cento.

Il meccanismo applicativo previsto è di tipo incrementale; ciò sta significare che il beneficio si applica agli incrementi di capitale successivi a una certa data. L’ACE, quindi, concentra gli sgravi sul nuovo capitale, cioè sulle nuove iniziative, stimolando l’investimento tramite la riduzione del costo del capitale. Per le imprese di nuova costituzione l’incremento è costituito dall’intero patrimonio conferito.


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